Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell'articolo 213, nonché la sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
      2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma 2 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

 

Pag. 4

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis».